LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 1-04-2003
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IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO |
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ARTICOLO 1 (Finalità) 1. Per consentire l’accesso e l’agibilità da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, in tutti gli alloggi di edilizia residenziale privata si devono adottare interventi che prevedono l’eliminazione delle barriere architettoniche (legge 9 gennaio 1989, n.13; decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.503). |
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